Domanda per contributo a fondo perduto
Dal 15 giugno è possibile inoltrare la domanda per il contributo a fondo perduto riservato ad imprenditori, lavoratori autonomi o imprenditori agricoli che presentano specifici requisiti. Con la circolare n. 15/E del 13 giugno, sono stati forniti gli ultimi chiarimenti del caso sul contributo previsto dal Dl Rilancio (articolo 25, Dl n. 34/2020) nella stessa si inquadrano inclusi ed esclusi e vengono esplicati alcuni casi particolari, chiarendo la natura contabile e fiscale del contributo.
Il fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio e non è assoggettato alla ritenuta d’acconto, inoltre vengono fornite le istruzioni per la regolarizzazione spontanea in caso usufruisca del contributo senza averne diritto.
Viene fornito un elenco preciso dei beneficiari, si specifica a titolo d’esempio che sono ammessi anche pensionati e dipendenti che lavorano o sono titolari di impresa che producono reddito da lavoro autonomo ammissibile al fondo perduto, i lavoratori forfettari con analogo profilo, le imprese agricola o commerciali in forma di cooperative e società tra professionisti.
Sono invece esclusi i liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 co.co.co (collaboratori coordinati continuativi) attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata (articolo 27, Dl n. 18/2020), i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50 mila euro (articolo 38, Dl n. 18/2020).
Sono in ogni caso esclusi i contribuenti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza.
La circolare ribadisce il requisito della soglia massima di ricavi e compensi, analizzando le varie casistiche. Vengono chiarite le diverse deroghe ed i casi in cui contributo a fondo perduto spetta anche se il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 sono stati pari a zero.
In particolare, può accedere al contributo a fondo perduto anche chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. L’importo di tale contributo è di mille euro se persone fisiche e duemila euro se persone giuridiche. Il beneficiario del contributo è il singolo contribuente con i requisiti richiesti, anche se esercita più di un’attività a prescindere dal regime fiscale.